{"id":4399,"date":"2022-08-06T12:55:36","date_gmt":"2022-08-06T10:55:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/?p=4399"},"modified":"2024-03-13T13:02:48","modified_gmt":"2024-03-13T12:02:48","slug":"proposta-di-legge-sullequiparazione-degli-infortuni-nella-vita-con-gli-infortuni-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/?p=4399","title":{"rendered":"Proposta di Legge sull&#8217;equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro"},"content":{"rendered":"<div id=\"attachment_4400\" style=\"width: 730px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img aria-describedby=\"caption-attachment-4400\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-4400\" src=\"https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/FB_IMG_1637212421409.jpg\" alt=\"\" width=\"720\" height=\"540\" srcset=\"https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/FB_IMG_1637212421409.jpg 720w, https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/FB_IMG_1637212421409-160x120.jpg 160w, https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/FB_IMG_1637212421409-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.salvatorecimmino.it\/wp-content\/uploads\/2022\/08\/FB_IMG_1637212421409-120x90.jpg 120w\" sizes=\"(max-width: 720px) 100vw, 720px\" \/><p id=\"caption-attachment-4400\" class=\"wp-caption-text\">La disabilit\u00e0 risiede nella societ\u00e0 non nella persona<\/p><\/div>\n<p>Chi vive con una disabilit\u00e0 ha il diritto ad una vita piena e dignitosa. Questo traguardo \u00e8 raggiungibile solo attraverso l&#8217;equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro.<\/p>\n<p><strong>RELAZIONE<\/strong><\/p>\n<p>Negli ultimi anni la scienza ha fatto passi da gigante e, per fortuna, continua incessante la ricerca tecnologica, grazie alle straordinarie capacit\u00e0 e competenze dei ricercatori; in particolare, in campo protesico sono stati brevettati prodotti eccellenti, in grado di modificare radicalmente, in meglio, la qualit\u00e0 della vita delle persone con disabilit\u00e0. Questi miglioramenti non rappresentano un vantaggio soltanto per le persone con disabilit\u00e0, ma offrono incredibili potenzialit\u00e0 anche di natura economica, con risparmi non irrilevanti per il Servizio Sanitario Nazionale. Sarebbe, dunque, molto importante che nel nostro Paese ci si preoccupasse di aggiornare di continuo il Nomenclatore Tariffario, il documento che elenca gli ausili ed i presidi tecnologici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale alle persone con disabilit\u00e0, seguendo in modo sistematico le evoluzioni tecnologiche delle protesi e degli ausili cos\u00ec da garantire alle persone con disabilit\u00e0 quegli evidenti benefici derivati dal progresso della ricerca scientifica. E sarebbe altrettanto importante adoperarsi per far s\u00ec che in Italia l\u2019inclusione e la coesione sociale rappresentassero i principi alla base dei processi decisionali politici ed aziendali a tutti i livelli, applicando l\u2019approccio della Progettazione Universale perch\u00e9 l\u2019essere umano non \u00e8 standard: pu\u00f2 essere alto o basso, bambino o anziano, potrebbe deambulare in bicicletta o in carrozzina: la Progettazione Universale \u00e8 l\u2019approccio sociale che proclama il diritto umano di tutti all\u2019inclusione e l\u2019approccio progettuale per conseguirla.<\/p>\n<p>Con la presente Proposta di Legge si mira a rendere esigibile, su tutto il territorio nazionale, il diritto alla dignitosa esistenza delle persone con disabilit\u00e0. Ci si propone, a tal fine, di estendere, senza limiti di et\u00e0, il diritto a fruire delle tecnologie pi\u00f9 avanzate, di cui alla legge n. 18 del 3 marzo 2009, con cui il Parlamento ha autorizzato la ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0, di cui all\u2019Articolo 9 \u2013 accessibilit\u00e0, comma 2 Gli Stati Parti adottano misure adeguate per, (lettera g), promuovere l\u2019accesso delle persone con disabilit\u00e0 alle nuove tecnologie ed ai sistemi di informazione e comunicazione, compreso internet.<\/p>\n<p>Ogni cittadino con disabilit\u00e0 ha il diritto alla mobilit\u00e0 personale con la maggiore autonomia possibile, questo \u00e8 il principio solennemente affermato dall&#8217;articolo 20 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilit\u00e0, di cui gli Stati Parti provvedono a: facilitare la mobilit\u00e0 personale nei modi e nei tempi da loro scelti ed a costi accessibili; incoraggiare i produttori di ausili alla mobilit\u00e0, apparati e accessori e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilit\u00e0 delle persone con disabilit\u00e0.<\/p>\n<p>La Costituzione della Repubblica, conformemente alla predetta disposizione, ha inteso tutelare la dignit\u00e0 umana, nello spirito di solidariet\u00e0 di tutti i cittadini verso coloro che, per minorazioni congenite o acquisite, siano nell&#8217;impossibilit\u00e0 di svolgere un proficuo lavoro che garantisca un dignitoso sostentamento. E sotto tale profilo risulta fortemente discriminatoria la normativa che paradossalmente privilegia l\u2019invalido in conseguenza di infortunio sul lavoro, che ha la copertura economica garantita dall\u2019INAIL e l\u2019invalido civile a cui non sono riservate le medesime opportunit\u00e0 di sussidio per l\u2019aggiornamento dei presidi tecnologici a supporto della propria disabilit\u00e0 da parte dell\u2019INPS.<\/p>\n<p><strong>Tale spirito autentico trova espressione nelle seguenti previsioni:<\/strong><\/p>\n<p>\u2022 nell&#8217;articolo 3 della Costituzione, che esprime il fondamentale principio secondo cui \u00e8<br \/>\ncompito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano l&#8217;uguaglianza e la libert\u00e0 dei<br \/>\ncittadini impedendo il pieno sviluppo della persona umana;<\/p>\n<p>\u2022 nell\u2019articolo 16 della Costituzione, stabilisce solennemente che ciascun cittadino pu\u00f2 circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, ma questa affermazione \u2013 nata per garantire un fondamentale diritto di libert\u00e0 soprattutto politica \u2013 ha tuttavia particolari implicazioni per le persone che sono costrette a spostarsi o viaggiare per motivi di studio o di lavoro, come anche per le persone con disabilit\u00e0, specie motoria o sensoriale;<\/p>\n<p>\u2022 nell&#8217;articolo 38 della Costituzione, secondo cui l&#8217;assistenza sociale, quale attivit\u00e0 pubblica diretta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limita di fatto l&#8217;eguaglianza e la libert\u00e0 dei cittadini, rappresenta espressione necessaria della solidariet\u00e0 di tutta la collettivit\u00e0 organizzata. Nella realt\u00e0 quotidiana non \u00e8 vero che ogni persona possa liberamente circolare in qualsiasi parte del territorio nazionale; anzi, per le persone con disabilit\u00e0 motoria o sensoriale molto spesso \u00e8 vero il contrario, nonostante la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 167 del 1999, abbia riconosciuto pienamente il diritto alla mobilit\u00e0 come diritto fondamentale delle persone con disabilit\u00e0 con riferimento alla necessit\u00e0 di eliminare le barriere architettoniche, facendo leva sui princ\u00ecpi del diritto fondamentale alla normale convivenza per le persone con disabilit\u00e0 sancito dall&#8217;articolo 2 della Carta costituzionale.<\/p>\n<p><strong>TESTO<\/strong><\/p>\n<p><strong>Articolo 1<\/strong><\/p>\n<p>1. Al fine di dare attuazione agli articoli 3, 16 e 38 della Costituzione e alla Legge n. 18 del 3 marzo 2009, \u00e8 riconosciuto alle persone con disabilit\u00e0, indipendentemente dalla sua causa, il diritto di usufruire delle migliori tecnologie esistenti sul mercato nella erogazione, da parte del Servizio Sanitario Nazionale, di prestazioni, protesi, ortesi ed ausili tecnologici nell\u2019ambito di un piano<br \/>\nriabilitativo-assistenziale volto alla prevenzione, alla correzione o alla compensazione di menomazioni o disabilit\u00e0 funzionali conseguenti a patologie o lesioni, al potenziamento delle abilit\u00e0 residue, nonch\u00e9 alla promozione dell\u2019autonomia del beneficiario.<\/p>\n<p><strong>Articolo 2<\/strong><\/p>\n<p>1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la \u201cDefinizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza\u201d, di cui all\u2019articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nella parte relativa al \u201cNomenclatore degli ausili e delle protesi\u201d, \u00e8 emanato inderogabilmente una volta l\u2019anno, prima dell&#8217;approvazione della legge finanziaria.<\/p>\n<p>2. L\u2019aggiornamento di cui al comma che precede dovr\u00e0 prevedere il ricorso alle migliori<br \/>\ntecnologie disponibili e \u2013 almeno riguardo alle prestazioni ed agli ausili necessari per far fronte alle patologie e necessit\u00e0 di particolare rilevanza \u2013 specifiche modalit\u00e0 di erogazione e fornitura che consentano, per ciascun beneficiario, in ragione della patologia di cui \u00e8 portatore, di usufruire delle prestazioni e degli ausili pi\u00f9 adatti alle sue particolari necessit\u00e0, allo scopo di<br \/>\nconsentirgli il massimo livello possibile di autonomia e comfort.<\/p>\n<p>3. Le suddette modalit\u00e0, in particolare, dovranno garantire che, per l\u2019acquisto e la fornitura delle prestazioni e degli ausili elencati nel Nomenclatore Tariffario destinati a fronteggiare le disabilit\u00e0 pi\u00f9 severe ed i bisogni pi\u00f9 delicati e complessi, sia escluso il ricorso alla gara d\u2019appalto, salvo che non sia verificata dalla Commissione di cui all\u2019art. 3 la assoluta identit\u00e0 prestazionale di quanto proposto dalle aziende del settore.<\/p>\n<p><strong>Articolo 3<\/strong><\/p>\n<p>1. Allo scopo di assicurare un pi\u00f9 efficace sistema di identificazione delle prestazioni e dei dispositivi erogabili, \u00e8 istituita, presso il Ministero della Salute, la \u201cCommissione per la registrazione degli ausili e delle protesi\u201d con il compito di valutare e approvare le domande di inserimento dei modelli nel repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale previsto dall\u2019art. 1, comma 292, lett. b) della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.<\/p>\n<p>2. La commissione \u00e8 tenuta a valutare per ciascuna prestazione o tipologia di dispositivo:<\/p>\n<p>a) la definizione, la descrizione delle caratteristiche principali, i requisiti di sicurezza e di bio-compatibilit\u00e0 dei materiali impiegati, eventuali condizioni o limiti di erogabilit\u00e0, eventuali indicazioni cliniche prioritarie volte a migliorare l\u2019appropriatezza della prescrizione;<\/p>\n<p>b) la tariffa o il prezzo assunto a carico dall\u2019azienda sanitaria locale per le prestazioni e i dispositivi inclusi negli elenchi e la quota massima erogabile in caso modifiche finalizzate a soddisfare specifiche, apprezzabili, necessit\u00e0 derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale.<\/p>\n<p><strong>Articolo 4<\/strong><\/p>\n<p>1. La commissione di cui all\u2019art. 3 \u00e8 composta da sei membri. Ne sono componenti di diritto il<br \/>\nDirettore Generale dell&#8217;Agenzia Italiana per il Farmaco e il Presidente dell&#8217;Istituto Superiore di Sanit\u00e0. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I componenti non di diritto sono scelti tra persone di comprovata professionalit\u00e0 ed esperienza almeno quinquennale nel settore della metodologia di determinazione del prezzo degli ausili e delle prestazioni di cui all\u2019art. 1, dell&#8217;economia sanitaria, nonch\u00e9 dell&#8217;organizzazione sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.<\/p>\n<p>2. Il Governo \u00e8 delegato ad emanare, nel termine di mesi sei dalla promulgazione della presente legge, appositi decreti con i quali saranno disciplinati le modalit\u00e0 di nomina dei commissari e il funzionamento della commissione.<\/p>\n<p><strong>Articolo 5<\/strong><\/p>\n<p>1. All&#8217;onere derivante dall&#8217;attuazione della presente legge, pari ad euro \u2026. per l&#8217;anno 2021 e ad euro \u2026\u2026..\u2026 a decorrere dall&#8217;anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale \u2026.\u2026\u2026, al capitolo \u2026..\u2026. dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il 2021, all&#8217;uopo utilizzando l&#8217;accantonamento &#8220;\u2026\u2026\u2026&#8230;&#8221;<\/p>\n<p>2. Il Ministro del Tesoro \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p><strong>Articolo 6<\/strong><\/p>\n<p>1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p>2. La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.<\/p>\n<p>Salvatore Cimmino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Chi vive con una disabilit\u00e0 ha il diritto ad una vita piena e dignitosa. Questo traguardo \u00e8 raggiungibile solo attraverso l&#8217;equiparazione degli infortuni nella vita con gli infortuni sul lavoro. 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